Gli interventi per la filiera olivicola ai sensi dell’art. 1 comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, istituiscono il “Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura”, con particolare riguardo al sostegno dei produttori olivicoli associati ad una OP riconosciuta che risultano in possesso di un fascicolo aziendale attivo inserito al SIAN.
Con riferimento al Decreto ministeriale n. 615444 del 23/11/2021, contenente “Interventi per la filiera olivicola ai sensi dell’articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che istituisce il «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura”, alle Istruzioni Operative n. 13 AGEA – ORPUM n. 9659 del 08 febbraio 2022, recanti disposizioni, modalità di presentazione e fasi istruttorie concernenti le due tipologie di domande attinenti gli interventi e i contributi ammissibili per la filiera olivicola.
I termini di presentazione per la domanda di sostegno decorrono dal giorno di apertura del sistema previsto per il 22/03/2022, sino al 16/05/2022.
Il produttore può effettuare la presentazione della domanda di sostegno in modalità grafica, con l’assistenza di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola.
Le risorse finanziarie allocate per la filiera olivicola – olearia ammontano per l’anno 2021 a 30 milioni di euro, suddivisi per le due tipologie di intervento, ossia:
o 10 milioni di euro per il sostegno di investimenti in nuovi impianti, di cui all’allegato 1 del DM e alle prescrizioni definite nelle Istruzioni Operative n. 13,
o 20 milioni di euro per il sostegno di investimenti in ammodernamento, di impianti esistenti, di cui all’allegato 2 del DM e alle prescrizioni definite nelle Istruzioni Operative n. 13,
Ogni produttore, potrà avanzare un’unica richiesta di contributo in applicazione dei criteri previsti rispettivamente negli allegati 1 e 2 del D.M., e delle condizioni definite nelle Istruzioni Operative n. 13 – AGEA.
I soggetti destinatari delle attività di cui al decreto, che possono accedere all’aiuto sono i produttori olivicoli associati ad organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del D.M. n. 617 del 2018 che, al momento della presentazione della domanda di sostegno di cui all’art. 3 del D.M., risultano in possesso di un fascicolo aziendale attivo al SIAN e le cui superfici agricole siano contenute all’interno del medesimo fascicolo aziendale (art. 2 del DM.).
Nello specifico, il produttore deve risultare iscritto nel libro soci della OP ed essere presente nella base associativa al SIAN, ovvero:
o Se presente nella banca dati SIAN, sarà sufficiente indicarlo in domanda,o Se non è presente nella banca dati SIAN, sarà necessario allegare copia della delibera di ammissione a socio.
Nel caso in cui, il produttore non ha alcuna superficie olivetata, può presentare domanda, ovvero:
o Se non è già socio di una OP, sarà necessario allegare copia della delibera di ammissione a socio,
o Se è già socio non produttore di una OP, iscritto al SIAN, sarà sufficiente indicarlo in domanda.
È obbligatorio, aggiornare il fascicolo aziendale ancor prima di presentare la domanda specie se trattasi di investimenti in ammodernamento.
Il contributo ammissibile è subordinato ai criteri stabiliti dal Ministero di concerto con AGEA che stabilisce una graduatoria sulla base delle priorità e dei relativi punteggi che si definisce in ultimo con la fase istruttoria (tecnico – amministrativa). Il contributo massimo per ciascuna domanda non potrà superare complessivamente 25 mila euro per impresa in quanto, concesso nell’ambito e con le regole stabilite per il regime di aiuti << de minimis>> nell’arco degli ultimi tre esercizi finanziari.
Al seguente link, è possibile scaricare il documento integrale contenente le Istruzioni Operative n. 13 – AGEA